Art. 83
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae
un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal
contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a
favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui
all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun
periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al
precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti
dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a
favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è
consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il
versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti
del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da
persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento
del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di
tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento
dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del
suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno
diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i
criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai
commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai
sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel
Registro unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non
commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell’ente
all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della
Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale,
entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si
è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta
comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la
sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del
presente articolo non possono cumulare la deducibilità o
detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di
deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati
dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.
3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,
di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
enti del terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 82 a
condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi
dell’articolo 8, comma 1.
Note all’art. 83:
– Si riporta l’art. 23 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997:
«Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). –
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.».
– Si riporta l’art. 1, della citata legge n. 3818 del
1886:
«Art. 1. – Le società di mutuo soccorso conseguono la
personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente
legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono
finalità di interesse generale, sulla base del principio
costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari
conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni
sociosanitari nei casi di infortunio, malattia ed
invalidità al lavoro, nonché’ in presenza di inabilità
temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie
sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie
e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di
contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di
assistenza ai soci che si trovino in condizione di
gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa
perdita di fonti reddituali personali e familiari e in
assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono
essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione
dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.».