Prevenzione per le vittime di suicidio in adolescenza

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali Art. 83

                               Art. 83

           Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

  1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae

un importo pari al 30 per cento degli oneri   sostenuti   dal

contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a

favore degli enti del Terzo settore non commerciali   di   cui

all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun

periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al

precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti

dal contribuente, qualora l’erogazione liberale in denaro sia a

favore di organizzazioni di   volontariato.   La   detrazione   è

consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il

versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero

mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti

del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da

persone fisiche, enti e società sono deducibili dal   reddito

complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento

del reddito complessivo dichiarato.  Qualora la deduzione sia di

ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di

tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento

dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di

imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del

suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno

diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i

criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai

commi 1 e 2.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a

condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai

sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel

Registro unico di cui all’articolo 45. La perdita della natura non

commerciale va comunicata dal rappresentante   legale   dell’ente

all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della

Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale,

entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si

è verificata.  In caso di mancato tempestivo invio di   detta

comunicazione, il legale rappresentante dell’ente è punito con la

sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

  4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del

presente articolo non   possono   cumulare   la   deducibilità   o

detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di

deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a

fronte delle medesime erogazioni.

  5. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei

contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati

dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente

nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.

3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,

di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un

aiuto alle loro famiglie.

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli

enti del terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 82 a

condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi

dell’articolo 8, comma 1.

          Note all’art. 83:

              – Si riporta l’art. 23 del citato decreto legislativo

          n. 241 del 1997:

              «Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).  –

          1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle

          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto

          della delega anche mediante carte di debito, di credito e

          prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante

          altri sistemi di pagamento.  Se gli assegni risultano

          scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della

          delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

              2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i

          sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione

          approvata con decreto del Ministro delle finanze, di

          concerto con il Ministro del tesoro.».

              – Si riporta l’art. 1, della citata legge n.  3818 del

          1886:

              «Art. 1. – Le società di mutuo soccorso conseguono la

          personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente

          legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono

          finalità di interesse generale, sulla base del principio

          costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo

          svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari

          conviventi di una o più delle seguenti attività:

                a)   erogazione   di   trattamenti   e    prestazioni

          sociosanitari nei casi di   infortunio, malattia   ed

          invalidità al lavoro, nonché’ in presenza di inabilità

          temporanea o permanente;

                b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie

          sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie

          e degli infortuni;

                c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di

          contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

                d) erogazione di contributi economici e di servizi di

          assistenza ai soci che si trovino in condizione   di

          gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa

          perdita di fonti reddituali personali e familiari e in

          assenza di provvidenze pubbliche.

              Le attività previste dalle lettere a) e b) possono

          essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione

          dei fondi sanitari integrativi   di   cui   al   decreto

          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, e   successive

          modificazioni.».

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